Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 764 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 764 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZUNINO WALTER nato il 01/10/1967 a SAVONA

avverso la sentenza del 11/12/2015 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 11/12/2015, applicava nei
confronti di ZUNINO WALTER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in
relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile .Giova rilevare che la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una

controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’arto 129 succitato. Del resto, in tema di applicazione della
pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso
più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell’imputato, essendo
applicabile il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. (cfr. Sezione 3^,
18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, rv. 215071). E’ peraltro principio
costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
(Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n.
4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di

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