Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 764 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 764 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRO ORAZIO N. IL 10/10/1980
avverso l’ordinanza n. 48/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
(F0LP -E
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. pl

,L,-byTA)

Data Udienza: 24/10/2013

N.16586/13-RUOLO N.16 C.C.N.P.(2351)

RITENUTO IN FATTO
1.DI PIETRO Orazio, detenuto presso la casa circondariale di Milano-Opera,
impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore l’ordinanza del
21 giugno 2012, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta, pronunciatasi in
sede di opposizione, ha rigettato la sua istanza intesa ad ottenere l’applicazione
dell’indulto, di cui alla legge n. 241 del 2006 nella misura di anni 1, con

del 25 ottobre 2007, irrevocabile il 21 gennaio 2010, di sua condanna per i reati
di cui all’art. 416 bis cod. pen., 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, uniti col
vincolo della continuazione.

2.La Corte territoriale, dato atto che all’istante erano stati condonati anni 2 di
reclusione, riferiti al delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto
l’unico reato indultabile, ha invece ritenuto che non fosse al medesimo
concedibile l’indulto nell’ulteriore misura di 1 anno, in quanto il reato di cui
all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 gli era stato contestato come aggravato ai
sensi del comma 4 (associazione armata), si che, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera b) della legge n. 241 del 2006, l’indulto non era applicabile a detto reato.

3.DI PIETRO Orazio deduce erronea applicazione della legge penale, atteso che,
dall’esame della sentenza emessa nei suoi confronti in data 25 ottobre 2007
dalla Corte d’appello di Caltanissetta, poteva evincersi che il reato di cui all’art.
74 del d.P.R. n. 309 del 1990, inizialmente a lui contestato con l’aggravante di
cui al comma 4 (associazione armata), era stato ritenuto nei suoi confronti
nell’ipotesi attenuata di cui al comma 6 del citato art. 74; ed il richiamo
contenuto in tale ultimo comma all’art. 416 commi 1 e 2 cod. pen. era indice del
minor allarme sociale che il legislatore aveva collegato alla fattispecie; del resto
l’art. 1 comma 2 lettera a) n. 10 della legge n. 241 del 2006 escludeva l’art. 416
cod. pen. dall’indulto solo nella forma aggravata di cui al comma 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Conformemente a quanto ritenuto dal P.G. presso questa Corte con il parere
depositato il 28 maggio 2013, il ricorso proposto da DI PIETRO Orazio è fondato.

2.Dall’esame della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’appello di
Caltanissetta in data 25 ottobre 2007 è dato invero evincere che, sebbene
inizialmente l’ipotesi associativa di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 gli è
1

riferimento alla pena inflittagli dalla Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza

stata contestata come aggravata ai sensi del comma quarto, e tale quindi da non
consentire l’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, nel relativo
dispositivo l’ipotesi associativa di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 è stata
viceversa ritenuta sussistere nei suoi confronti unicamente ai sensi del comma
sesto; ed è noto che il delitto associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990, se connotato come attenuato ai sensi del comma sesto, non è escluso dal
novero dei reati ai quali è applicabile l’indulto, di cui alla citata legge n. 241 del
2006.

ai commi primo e secondo di tale ultimo articolo; ed il reato di cui all’art. 416
cod. pen. rientra nel novero dei reati non indultabili solo se aggravato ai sensi
del comma sesto (cfr. art. 1. comma 2 lettera a n. 10 della citata legge n. 241
del 2006).
Va infine rilevato che appare orientata nel senso anzidetto anche la
giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale l’ipotesi associativa
attenuata, di cui all’art. 74 comma sesto del d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce
fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all’art.
74 comma primo del citato d.P.R. (cfr. Cass. SS.UU. n. 34475 del 23/6/2011,
Valastro, Rv. 250352); il che conferma l’assoluta incompatibilità fra detta ipotesi
associativa attenuata e quella di cui all’art. 74 comma quarto del d.P.R. n. 309
del 1990.

3.Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio degli atti alla Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo esame, che tenga
conto di quanto sopra rilevato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Caltanissetta.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

Del resto il richiamo fatto nel citato comma sesto all’art. 416 cod. pen. è limitato

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