Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 764 del 04/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 764 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMITAJ DRITAN N. IL 28/03/1984
avverso la sentenza n. 36/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del
09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 04/12/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa dal locale Giudice di Pace, appellata da HAMITAJ Dritan, dichiarato responsabile dei
delitti di lesioni e ingiurie, commessi il 17 aprile 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla genesi della
frattura al setto nasale subita dal prevenuto che non dovrebbe esser ricondotta alla caduta durante
la colluttazione con i carabinieri ma ad un pugno da quelli ricevuto ricorrendo quindi l’esimente
dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché, pur affermando l’esistenza di un vizio di contraddizione della motivazione rispetto ai dati
acquisiti e cioè di “travisamento della prova”, non v’è argomento del ricorrente che non si ponga
invece come generica censura sul significato e sulla interpretazione di tali elementi. Mentre
l’unico “travisamento” prospettabile in questa sede per effetto della novella che ha modificato
l’art. 606, comma 1, lettera e), del codice, dovrebbe concernere il significante, non il significato.
Peraltro il ricorrente non indica rigorosamente, come necessario, gli elementi da cui pretende che
questa Corte tragga le conclusioni a cui mira.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.