Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7639 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7639 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIENG MODOU N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 1285/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari ha confermato

quella di prima cura, che aveva condannato Dieng Modou per il reato di cui
all’art. 474 cod. pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

di pena per la recidiva e alla mancata sostituzione della pena detentiva con
quella pecuniaria;
CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto:
– l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva attiene all’esercizio
di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione,
si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto,
avendo il Tribunale, e poi la Corte d’appello, giustificato l’aumento di pena in
considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell’imputato, tutti della
stessa specie e relativi a condotte poste in essere senza soluzione di continuità,
che rendono l’imputato maggiormente meritevole di pena;
– come è già stato ricordato dalla Corte d’appello, la pena detentiva, se è stata
comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere
sostituita nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per
reati della stessa indole. Inutilmente, pertanto, il ricorrente, insiste sulla
sostituibilità della pena;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

denunciando un vizio di motivazione con riguardo all’applicazione di un aumento

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