Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7638 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7638 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA TERESA MARIA GRAZIA N. IL 10/11/1966 parte offesa
nel procedimento
c/
TOMARCHIO SALVATORE N. IL 04/08/1960
avverso il decreto n. 11929/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catania ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,
l’archiviazione del procedimento instaurato contro Tonnarchio Salvatore per i
reati di furto e violazione di domicilio;

offesa La Rosa Teresa Maria Grazia per mancata insaturazione del
contraddittorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per giurisprudenza
risalente e consolidata, l’art. 409, 6° co., prevede la ricorribilità per cassazione
dell’ordinanza di archiviazione esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art.
127, comma 5, cod. proc. pen.; vale a dire,e soltanto nelle ipotesi di
inosservanza delle regole poste a presidio della rituale instaurazione del
contraddittorio ( C., Sez. VI, 5.12.2002, Rv 223329; C., Sez. VI, 4.12.2002, Rv,
223282). Il contraddittorio, però, è prescritto ove, a fronte della richiesta di
archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, la persona offesa faccia
opposizione indicando l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi
elementi di prova (art. 410 cod. proc. pen.). Nulla di ciò è detto in ricorso,
essendosi la ricorrente limitata a lamentare della mancata convocazione da parte
del giudicante, con conseguente genericità della doglianza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

– che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione la persona

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