Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7637 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7637 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ETEMI ARSIM N. IL 03/09/1979
avverso l’ordinanza n. 7460/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza volta all’applicazione
della misura alternativa della detenzione domiciliare avanzata da Eterni Arsim
rilevando che la pena in espiazione è superiore ai limiti di legge.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,

sorveglianza di Viterbo aveva riconosciuto la liberazione anticipata con la
conseguenza che il fine pena è fissato al 23.8.2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile atteso che non è stato allegato alcuna
documentazione attestante la circostanza dedotta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

personalmente, rilevando che il tribunale non ha tenuto conto che il Magistrato di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA