Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7637 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7637 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDI MASSIMO N. IL 09/01/1961 parte offesa nel
procedimento
c/
FRANCO MARCO N. IL 13/10/1964
avverso il decreto n. 6557/2013 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
17/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Udine ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,
dopo rituale convocazione delle parti in camera di consiglio, l’archiviazione del
proc. n. 7299/2013 RGNR instaurato nei confronti di Franco Marco per il reato di

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la persona
offesa Ricciardi Massimo denunciando un vizio di motivazione, in quanto gli esiti
delle indagini sarebbero state male interpretate dal giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per giurisprudenza
risalente e consolidata, l’art. 409, 6° co., prevede la ricorribilità per cassazione
dell’ordinanza di archiviazione esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art.
127, comma 5, cod. proc. pen.; vale a dire,e soltanto nelle ipotesi di
inosservanza delle regole poste a presidio della rituale instaurazione del
contraddittorio ( C., Sez. VI, 5.12.2002, Rv 223329; C., Sez. VI, 4.12.2002, Rv,
223282). È infatti inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in
violazioni del contraddittorio ovvero per errores in iudicando fondati su una
diversa interpretazione della legge sostanziale (SU, n. 24 del 9/6/1995; C., Sez.
I, 3.2.2010, n. 9440). Nella specie, il ricorrente non lamenta la violazione del
contraddittorio, ma l’erronea valutazione delle risultanze investigative da parte
del Giudice per le indagini preliminari;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
1

falso;

Così deciso il 9/11/2011

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