Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7636 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7636 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISUFI ILIRJAN N. IL 16/07/1985
avverso la sentenza n. 1497/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha confermato, in
punto di responsabilità, la sentenza di prime cure, e, accogliendo l’appello del
Pubblico Ministero in punto di qualificazione della recidiva, ha rideterminato, in
aumento, la pena irrogata all’imputato per il delitto di furto aggravato;

mezzo del difensore, denunciando una omessa della motivazione in ordine alla
richiesta di disapplicazione della recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, contrariamente
all’assunto del ricorrente, la Corte d’appello ha specificamente valutato, alle
pagg. 3-4, i precedenti penali dell’imputato, per concludere che le gravi
risultanze del certificato penale – dalle cui è emerso che l’imputato è stato
sottoposto a misura di prevenzione nel 2012, peraltro aggravata con successivo
decreto del 2013, e che ha un precedente specifico per due furti – sono di
ostacolo non solo alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma impongono
addirittura un aumento di pena, per adeguarla al disvalore del fatto e alla
personalità dell’imputato. Tale motivazione, per nulla carente o illogica, rende
pienamente ragione della decisione della Corte e costituisce sonante smentita
dell’asserto difensivo;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso 9/11/2015.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

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