Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7635 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7635 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTEA MARIA CRISTINA N. IL 20/11/1990
avverso l’ordinanza n. 2596/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di appello dell’Aquila, in data 31.10.2012, dichiarava

inammissibile l’appello proposto da Maria Cristina Cristea avverso la sentenza del
Tribunale di Teramo del 9.1.2011, rilevando che l’atto di gravame era generico
ed apodittico a fronte della prova evidente della colpevolezza e non indicava le
ragioni per le quali il provvedimento di espulsione sarebbe illegittimo e, come

2. Avverso la citata ordinanza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
a mezzo del difensore di fiducia, deducendo che, ancorchè in forma sintetica,
aveva richiesto la riduzione della entità della pena che non comporta la
inammissibilità del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, le doglianze della ricorrente sono, all’evidenza, generiche non
avendo indicato, così come nell’atto di appello, le ragioni poste a fondamento
della richiesta di diminuzione della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

tale, da disapplicare.

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