Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7635 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7635 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MISCIO ANTONIO N. IL 24/03/1976
nei confronti di:
IGNOTI
avverso il decreto n. 15086/2013 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnato provvedimento il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Foggia ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,
dopo rituale convocazione delle parti in camera di consiglio, l’archiviazione del
proc. 11393/2013 R.G.N.R. instaurato nei confronti di ignoti per il reato di

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la persona
offesa Di Miscio Antonio denunciando violazione di legge e vizio di motivazione
per travisamento dei fatti (il Giudice per le indagini preliminari avrebbe
concentrato la sua attenzione su Skype e non sul social network Facebook e
avrebbe erroneamente ritenuto che il querelante avesse cancellato dal web
l’account “antonio.bi .miscio”; in ogni caso, l’archiviazione era stata disposta per
motivi del tutto eccentrici rispetto alla denuncia e all’iniziativa del Pubblico
Ministero e le indagini sarebbero potute proseguire quantomeno in territorio
italiano);
– che in data 24 ottobre 2015 il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte,
tramite l’avv. Cinquegrana, rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per giurisprudenza
risalente e consolidata, la rinuncia al ricorso costituisce motivo di inammissibilità
dello stesso (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del
12/07/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, Rv. 217544; Sez. 2,
n. 12845 del 20/01/2003, Rv. 224747).
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
Ammende.
1

di(A

diffamazione;

Così deciso il 9/11/2015

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