Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7634 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7634 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BANO MARCELA N. IL 23/06/1979
avverso la sentenza n. 112/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che il Tribunale i Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma
di quella emessa dal giudice di prima cura, ha assolto Bano Marcela dal reato di
percosse in danno di Balsà Angela ed ha confermato la condanna, pronunciata
dal primo giudice, per ingiuria e danneggiamenti in danno della medesima

300 la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputata dolendosi della mancata acquisizione, da parte del giudice dì primo
grado, “della documentazione esibita dall’imputata e, per l’effetto, disporne
l’acquisizione nel presente grado di giudizio con parziale rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale in punto produzioni difensive”; inoltre, chiedendo la
“riforma” della impugnata sentenza, quantomeno ai sensi dell’art. 530, comma
2, cod. proc. pen., oppure ai sensi degli artt. 52 e 59 cod. pen., sia in ordine al
capo A) che al capo B) (per quanto attiene all’ingiuria anche ai sensi dell’art. 599
cod. pen.); infine, chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e la
riforma in punto di liquidazione del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è totalmente inammissibile, in quanto esula dai limiti in cui
è consentito il giudizio di legittimità – venendo chiesta una valutazione ed una
pronuncia che è propria del giudice di merito – e perché rappresenta pedissequa
riproposizione di doglianze già sollevate in grado d’appello, a cui il giudice del
gravamtit ha fornito esaustiva risposta;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

persona offesa, rideterminando la pena in euro 200 di multa e riducendo ad €

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