Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7633 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7633 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESCOBAR CATOTA ALICIA MARIA N. IL 29/05/1963
avverso la sentenza n. 2087/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza di prima cura, che aveva condannato Escobar Catota Alicia Maria per il
reato di tentato furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a

mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante dell’art. 62, n.
4, cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO

1) – che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l’attenuante di cui
all’art.62-bis c.p. risponde – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale
– alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità
degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla personalità
dell’imputata, gravata di numerosissimi precedenti penali, e al comportamento
violento tenuto dopo il fatto sono più che sufficienti a motivare il diniego delle
circostanze attenuanti generiche. Peraltro, le doglianze della ricorrente
trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale
e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le
specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione.
Quanto all’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., vale il rilievo – contenuto in
sentenza – che l’imputata rovistò nella borsa della persona offesa, per
prelevarne ciò che vi era custodito, e che nelle borse sono contenuti, oltre al
denaro, oggetti e strumenti (carte di credito, chiavi, documenti, ecc.) che, ove
sottratti, procurano all’offeso un danno nient’affatto lieve;
2) – che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
1

mezzo del difensore, denunciando una carenza di motivazione riguardo alla

Così deciso il 9/11/2015

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