Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7632 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7632 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOIOCCHI VITTORIO N. IL 30/12/1952
avverso l’ordinanza n. 1039/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

DEPO SITAT
IN
A

CANCELLERIA !

1 8 FEB 2014

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di Vittorio Boiocchi di
modifica del provvedimento di determinazione di pene concorrenti nel senso che l’indulto,
già applicato nella misura massima, venga detratto dalla pena di anni trenta di reclusione
determinata per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod.pen. e non da quella
risultante dal cumulo materiale delle pene.
La Corte territoriale rilevava che il condono non può essere detratto dalla pena

all’art. 78 cod.pen.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, a mezzo
del difensore, affermando che l’indulto si applica sulla pena inflitta concretamente
eseguibile dopo l’applicazione del criterio moderatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In caso di pene concorrenti, inflitte con plurime sentenze di condanna, l’indulto non
può essere imputato ad una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si
applica una sola volta dopo la formazione del cumulo, nell’ambito del quale va individuata
la più grave delle pene concorrenti, da assumere a base di calcolo per la determinazione
del limite moderatore del quintuplo previsto dall’art. 78, comma primo, cod. pen. (Sez. 1,
n. 8115, 11/02/2010, Di Rocco, rv. 246386).
La previsione di cui all’art. 174 comma secondo cod. pen. circa l’applicabilità del
beneficio una sola volta sul cumulo materiale delle pene, comporta che da esso il giudice
dell’esecuzione deve innanzitutto detrarre in un’unica soluzione la diminuzione per
l’indulto, e soltanto successivamente può applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78
cod. pen. e lo sbarramento del quintuplo della pena più grave (Sez. F, n. 32955,
29/07/2008, Marra, rv. 240610).
Correttamente, quindi, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta oggetto ed il
ricorso, attesa la manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Cosìrieciso, il 12 novembre 2013.

complessiva concretamente eseguibile determinata applicando il criterio moderatore di cui

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