Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7631 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7631 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERSPICACE CRISTIAN N. IL 23/05/1972
avverso il decreto n. 2468/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA,
del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 12 novembre 2012 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione
condizionale formulata nell’interesse di Perspicace Cristian, in atto detenuto nella
Casa circondariale di Vercelli, ai sensi dell’art. 58-quater Ord. Pen. e degli artt. 2
e 4 legge n. 203 del 1991, essendo stata disposta con ordinanza del 23 ottobre

16-nonies d.l. n. 8 del 1991.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione

l’interessato ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei
motivi ai propri difensori di fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dal certificato richiesto all’Ufficio di stato civile del comune di Onore, a
seguito dell’esito negativo della notifica dell’avviso di questa udienza al
ricorrente, è risultato che quest’ultimo è deceduto il 22 novembre 2012.
L’estinzione del rapporto processuale, che consegue alla morte
dell’interessato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per
cassazione e prima della decisione da parte di questa Corte, fa venire meno
l’interesse al ricorso e preclude ogni ulteriore valutazione.
2. Consegue la declaratoria di non luogo a provvedere in ordine al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere per morte del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2012 la revoca per causa colpevole della detenzione domiciliare concessa ex art.

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