Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7630 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7630 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONI FRANCESCO N. IL 29/01/1989
avverso la sentenza n. 3601/2014 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari applicava a CARBONI Francesco, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale, commesso il 18 agosto
2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina). Né all’imputato che abbia patteggiato la pena è consentito porre in discussione gli estremi fattuali di un’imputazione del tutto congrua rispetto alla narrativa del fatto
‘contenuta nella rubrica e sulla quale ha effettuato la propria scelta di accedere ai benefici del rito
premiale, tanto più che, ad onta della dizione della motivazione della sentenza dove è incongruamente citata una inesistente continuazione, in concreto la pena applicata ha visto
l’operatività delle concesse attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, ed una pena base
non aumentata in alcun modo per continuazione e solo ridotta per il rito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro di 9 novembre 2015.

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