Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 763 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 763 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUROAIA LUCIA N. IL 05/09/1991
avverso la sentenza n. 1430/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
05/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Duroaia Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 5/11/2015
confermativa della sentenza del Tribunale di Foggia del 13/1/2015, con la quale è stata
condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati di
rapina consumata e rapina tentata, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e); deduce la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla
sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato al capo b), mancando il requisito

Il ricorso è manifestamente infondato. Nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive
di vizi logici, si dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputata in ordine al reato alla stessa ascritto, da qualificarsi, sulla base di
circostanze di fatto non censurabili in questa sede, come tentata rapina e non furto, essendosi
fatto riferimento ad una violenza diretta contro la persona e volta a vincerne la resistenza,
violenza che non poteva considerarsi marginale ed involontaria rispetto alla direzione della
forza sulla sola cosa. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.

Roma, 24/10/2016

della violenza o minaccia.

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