Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 763 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 763 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIARULLI MICHELE N. IL 29/10/1962
avverso l’ordinanza n. 3645/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 11/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ft
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Data Udienza: 24/10/2013

N.15370/13-RUOLO N.13 C.C.N.P.(2350)

RITENUTO IN FATTO
1.PIARULLI Michele, detenuto presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio
nell’Emilia, impugna innanzi a questa Corte per il tramite del proprio difensore
l’ordinanza dell’Il dicembre 2012, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia del 17 luglio 2012, col quale è stata

ter Ord. Pen.

2.11 Tribunale ha rilevato come l’art. 30 comma 4 lettera c) Ord. Pen. non poteva
qualificarsi quale legge speciale rispetto all’art. 4 bis del medesimo Ord. Pen.,
atteso che tale ultima norma conservava la sua cogenza anche con riferimento
alla concessione dei permessi premi, si che, in particolare, i permessi premi
potevano essere concessi solo in ipotesi in cui il condannato, per l’attività di
collaborazione effettivamente svolta, ovvero per l’accertata impossibilità di
fornire un’utile collaborazione con la giustizia, poteva ritenersi affrancato dal
divieto assoluto di fruizione dei permessi premi, stabilito dall’art. 4 bis comma 1
Ord. Pen.

3.PIARULLI Michele deduce erronea applicazione di legge, in quanto il
provvedimento impugnato avrebbe omesso di motivare sul punto se egli avesse
o meno prestato collaborazione con gli organi inquirenti, ovvero se si fosse
versato in ipotesi di collaborazione ininfluente od impossibile; inoltre l’art. 4 bis
Ord. Pen. e l’art. 30 ter del medesimo testo di legge erano in antinomia fra di
loro, si che tale ultimo articolo di legge era da ritenere come lex specialis e
successiva rispetto alla prima, con la conseguenza che l’art. 30 ter andava
applicato a prescindere da quanto disponeva l’art. 4 bis comma 1 Ord. Pen., si
che i permessi premio potevano essere concessi in ogni caso dopo l’espiazione di
almeno metà della pena e comunque di non oltre 10 anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da PIARULLI Michele è infondato.

2.Non sussiste invero la ravvisata incompatibilità fra l’art. 4 bis comma 1 bis
Ord. Pen., nella versione introdotta con il d.l. n. 11 del 2009 e l’art. 30 ter
comma 4 lettera c) del medesimo Ord. Pen., nella versione introdotta dalla legge
n. 94 del 2009, in materia di concessione di permessi premio, potendosi al
1

respinta la sua istanza, intesa ad ottenere un permesso premio, di cui all’art. 30

contrario le due norme interpretarsi in maniera armonica e tale da escludere
ogni contrasto fra di loro.

3.11 ricorrente non ha tenuto conto di quanto condivisibilmente rappresentato
dall’ordinanza impugnata, la quale ha implicitamente escluso che egli abbia
tenuto un atteggiamento di collaborazione ed ha escluso altresì che, dagli atti di
causa, fosse possibile ritenere la sua collaborazione come impossibile.
Sulla base di tale accertamento negativo, da ritenere condotto dal Magistrato di

che il ricorrente ha comunque contestato in modo del tutto generico nella
presente sede, l’ordinanza impugnata ha rilevato come la posizione del ricorrente
doveva ritenersi regolata dall’art. 4 bis comma 1 Ord. Pen., si che il permesso
premio non poteva essergli concesso fin quando non fosse stata da lui espiata
per intero le pene inflittegli per i delitti ostativi.

4.Invero l’art. 30 ter comma 4 lettera c) Ord. Pen. non è in contrasto con l’art. 4
bis comma 1 e comma 1 bis del medesimo Ord. Pen., dovendo il primo articolo
ritenersi applicabile solo qualora il condannato, per l’attività di collaborazione
effettivamente svolta e come tale riconosciuta dagli organi giudiziari, ovvero per
l’accertata impossibilità di fornire un’utile collaborazione con la giustizia, possa
essere ritenuto come affrancato dal divieto assoluto di fruizione del permesso
premio, stabilito dall’art. 4 bis comma 1 Ord. Pen. (cfr., in termini, Cass. Sez. 1
n.38464 del 19/8/2012, Musumeci, Rv. 252983).

5.11 ricorso proposto da PIARULLI Michele va pertanto respinto, con sua condanna
al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

sorveglianza, al quale il Tribunale di sorveglianza ha fatto implicito riferimento e

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