Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 763 del 10/10/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 763 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ROSCIOLI MONICA N. IL 23/08/1968
avverso la sentenza n. 117/2009 GIUDICE DI PACE di PERUGIA, del
01/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
LO
k–Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. er. e s’A >ru— E
che ha concluso per __S2, i r
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Udito

r la parte civile, l’Avv

Uditi difensor Avv. ft, P> al_ Ligi;

Data Udienza: 10/10/2012

RITENUTO IN FATTO

Monica ROSCIOLI, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 1-12-2010 con la quale il
Giudice di pace di Perugia l’ha dichiarata responsabile di due episodi di ingiuria, commessi il
23-6-2007, nei confronti della vicina di casa Eustochia Albarosa Delle Rose per questioni di
parcheggio in un cortile comune.
Deduce vizio di motivazione sul punto dell’affermazione di responsabilità per ritenuta

marito dell’imputata.
La richiesta è quindi di annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
1.1 Premesso che nella sentenza non era indicato un termine di deposito diverso dai quindici
giorni, il termine per l’impugnazione, nonostante il deposito della motivazione fosse avvenuto
oltre il quindicesimo giorno, era, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte
(Cass. 16825/2010; 36549/2008; 1253/2003), di trenta giorni dalla notifica o comunicazione
dell’avviso di deposito della decisione, che avveniva il 16-2-2011 all’imputato (con la notifica
dell’estratto contumaciale) e il 1-2-2011 al difensore, con conseguente scadenza del termine
per la presentazione del ricorso al 18 marzo 2011 (trenta giorni dal 16-2-2011), mentre lo
stesso era presentato soltanto il 2 aprile 2011.
2. Il ricorso è comunque inammissibile anche per manifesta infondatezza della censura di
difetto di motivazione sulle divergenze tra le dichiarazioni della p.o. e quelle dei testi.
Infatti, come risulta dal provvedimento impugnato, la madre dell’imputata riferiva soltanto di
una lite avvenuta il giorno seguente a quello del fatto, mentre la deposizione della p.o. era
ineccepibilmente privilegiata rispetto a quella del marito della Roscioli, che aveva escluso la
pronuncia delle parole ingiuriose, alla stregua del contesto dei complessivi rapporti tra le parti,
caratterizzati da un contenzioso circa la proprietà di un piazzale adibito a parcheggio, dall’uso
del quale l’imputata faceva ogni sforzo per escludere la Delle Rose.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10-10-2012

Depositata in Canceiegía

n consigli e est.

Roma, lì

8

23

attendibilità della p.o. nonostante le contrarie dichiarazioni di due testimoni, la madre ed il

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