Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7628 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7628 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMUSCIO PAOLO N. IL 30/01/1973
avverso l’ordinanza n. 68/2012 TRIBUNALE di TRANI, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
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Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 24.10.2012, il tribunale di Trani rigettava
l’istanza avanzata da LOMUSCIO Paolo tesa all’applicazione del regime del reato
continuato in executivis.
Avverso tale ordinanza, il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento
a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento , in favore della
cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.