Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7626 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7626 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOBASCIO CATALDO N. IL 18/03/1970
avverso il decreto n. 6470/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 19 dicembre 2012, il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale,
semilibertà e detenzione domiciliare, proposte da Lobascio Cataldo, detenuto
presso la Casa di reclusione di Fossano in espiazione della pena inflitta con
sentenza del 23 settembre 2009 del G.u.p. del Tribunale di Bologna, confermata

10 gennaio 2012, per essere la pena da espiare superiore ai limiti di legge e
l’istanza mera riproposizione di altra già rigettata con ordinanza del 24 ottobre
2012.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento nella parte relativa alla
declaratoria di inammissibilità della misura della semilibertà, che avrebbe dovuto
essere valutata in relazione alla possibilità lavorativa, alla osservazione
trattamentale e alla condizione socio-familiare.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa
2

con sentenza del 18 maggio 2010 della Corte d’appello di Bologna, definitiva il

possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento

decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a
causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già
trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il
superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
3. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi non sussiste, nel caso in
esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla svolta interrogazione, attraverso il
sistema informativo del Ministero della Giustizia, è risultato che il ricorrente è
stato scarcerato il 28 marzo 2013.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione.
4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del

ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, dep.
01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910), e non essendo individuabili profili di colpa
correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000, mass.
25390).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013

giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della

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