Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7625 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7625 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINI ELIGIO N. IL 04/12/1952 parte offesa nel procedimento
c/
CHICOLI MASSIMO N. IL 31/12/1970
BOCCASILE PASQUALE N. IL 18/10/1957
avverso il decreto n. 12529/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
24/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Torino ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,
dopo rituale convocazione delle parti in camera di consiglio, l’archiviazione del
proc. n. 30686/12 RGNR instaurato nei confronti di Chicoli Massimo e Boccasile

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la persona
offesa Martini Eligio, nella sua qualità di legale rappresentante della CI.GA . srl,
denunciando violazione di legge costituzionale e ordinaria e vizio di motivazione
“in ordine alle copiose argomentazioni svolte, anche per iscritto, dalla difesa
della persona offesa con l’atto di opposizione e la memoria depositata ex art. 127
comma II c.p.p.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per giurisprudenza
risalente e consolidata, l’art. 409, 6° co., prevede la ricorribilità per cassazione
dell’ordinanza di archiviazione esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art.
127, comma 5, cod. proc. pen.; vale a dire,e soltanto nelle ipotesi di
inosservanza delle regole poste a presidio della rituale instaurazione del
contraddittorio ( C., Sez. VI, 5.12.2002, Rv 223329; C., Sez. VI, 4.12.2002, Rv,
223282). È infatti inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in
violazioni del contraddittorio ovvero per errores in iudicando fondati su una
diversa interpretazione della legge sostanziale (SU, n. 24 del 9/6/1995; C., Sez.
I, 3.2.2010, n. 9440). Nella specie, il ricorrente non lamenta la violazione del
contraddittorio, ma l’omessa valutazione di “argomenti” che, secondo il suo
giudizio, avrebbero orientato diversamente il giudicante; e quindi lamenta
l’erronea applicazione della normativa processuale e un vizio della decisione, che
non possono formare oggetto di ricorso in Cassazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

1

Pasquale per i reati di cui agli artt. 623, 615/ter, 635/bis cod. pen.;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/11/2015

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