Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7623 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7623 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANSALONE GIUSEPPE N. IL 05/11/1972
avverso l’ordinanza n. 4759/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

••■

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza in data 18.12.2012,il Tribunale di Sorveglianza di Torino
dichiarava inammissibile l’istanza formulata da SANSALONE Giuseppe, in espiazione di
pena di anni uno, mesi cinque e giorni undici di reclusione, .per diversi fatti di
maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, appropriazione indebita,- di
affidamento in prova al servizio sociale, sul presupposto che solo il 5.11.2012 era stata

facendo così scattare la preclusione di cui all’art. 47 ter OP, non risultando decorsi tre
anni dal provvedimento di revoca dell’esecuzione della pena presso il domicilio, beneficio
che era stato concesso dal magistrato di sorveglianza di Bolzano il 20.1.2012.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato
personalmente, pel tramite del suo difensore, per dedurre che gli sono stati contestati
reati per cui venne assolto e che l’evasione fu commessa quando era in stato
confusionale.

Il motivo di ricorso è inammissibile, poiché basato su profili di puro fatto e mirati
alla rivalutazione delle emergenze disponibili , operazione che è inibita in questa sede , a
fronte di provvedimento motivato nell’ambito della più che plausibile opinabilità di
apprezzamento quanto alla significatività del fatto di allontanamento, a prescindere
dall’esito del processo che ebbe a conseguire.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 Novembre 2013.

revocata la detenzione domiciliare, a seguito di evasione e resistenza a pubblico ufficiale,

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