Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7623 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7623 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANEMOLA GIUSEPPE N. IL 05/08/1983
ANEMOLA SALVATORE N. IL 27/06/1956
avverso la sentenza n. 21140/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato

quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato Anemola
Giuseppe e Anemola Salvatore per la partecipazione ad una rissa,
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli

una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una generica contestazione della decisione impugnata, senza
evidenziare alcun reale vizio della motivazione, sia sotto il profilo della
congruenza che della logicità, e senza operare alcun aggancio al risultato
istruttorio; trattasi inoltre di doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale, la
quale ha messo in evidenza che lo scontro avvenne addirittura alla presenza dei
carabinieri e che i protagonisti vi parteciparono con reciproco intento offensivo;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

imputatoi, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e

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