Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7621 del 14/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7621 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FIALE ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAKRIMI ABDELMMID N. IL 10/09/1979
avverso la sentenza n. 529/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

Data Udienza: 14/12/2012

che la Corte di appello di Brescia
con sentenza del 13.4.2012
ha confermato la sentenza 26.10.2011 del Tribunale di Bergamo, che aveva affermato la
responsabilità penale di Lakrimi Abdelmajid in ordine a plurime fattispecie del delitto di cui
all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (in Verdellino, il 23 novembre e fino al dicembre 2009);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente
lamenta, con assoluta indeterminatezza, la inadeguatezza della motivazione];
— che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse
fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di curo 1.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 14.12.2012

Ritenuto:

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