Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7621 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7621 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUFI ALTIN N. IL 27/03/1986
avverso la sentenza n. 1309/2014 TRIBUNALE di IMPERIA, del
04/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod.
proc. pen., venne applicata a Lufi Altin, per il reato di tentato furto aggravato, la
pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi quattro

– che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso per
cassazione l’imputato, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata
pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., per
insufficienza della prova;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod. proc. pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129 cod.
proc. pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e ciò,
in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod. proc. pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione, a parte il generico richiamo alla insufficienza della prova; il
che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto
causa di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768
e Sez. Il 21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

1

di reclusione ed € 200 di multa;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/11/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA