Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7620 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7620 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO FABIO N. IL 29/05/1981
avverso la sentenza n. 4645/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata,
confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato De
Crescenzo Fabio per i reati di cui agli artt. 496 – 497 – 482 e 477 cod. pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

della pena, confermata dal giudice d’appello senza alcuna considerazione delle
doglianze sollevate col gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta
pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d’appello e da
questi motivatamente disatteso, laddove ha fatto rilevare che le specifiche
modalità del fatto, i precedenti penali e la pervicacia dell’imputato nel
nascondere la propria identità sono di ostacolo alla mitigazione del trattamento
sanzionatorio; né il ricorrente evidenzia, in questa sede, elementi da cui
desumere errori di giudizio o la sussistenza di elementi di fatto trascurati dal
giudicante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

l’imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione

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