Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 762 del 26/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 762 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRASCO BERRU OMAR EDUARDO N. IL 28/10/1976
avverso la sentenza n. 420/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

1/ì3ilt1k ffl14241-et

5;f1-41-4

i

.21/e.W

Data Udienza: 26/11/2014

R.G. n. 13089-14

c. c.: 26-11-14
FATTO E DIRITTO

Carrasco Berru Omar Eduardo ricorre per cassazione
avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli é stata
applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per il reato a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità e in ordine alla pena a mlui
applicata, ritenuta eccessiva.
2 .-. Va premesso che nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti all’accordo tra imputato e Pubblico
Ministero su qualificazione giuridica della condotta contestata,
concorrenza e comparazione di circostanze ed entità della pena, fa
riscontro il potere dovere del giudice di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, applicandola
previo accertamento della non emersione, in modo evidente, di una
delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti,
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così
adeguatamente soddisfacendo il suo obbligo di motivazione, in
relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. Un., u.p. 27
marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 26-11-14.

1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA