Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 762 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 762 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO ALESSIO N. IL 19/10/1996
avverso la sentenza n. 2194/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
27/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In Fatto e in diritto
De Marco Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
27/11/2015, confermativa della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bari del 30/3/2015 con la quale , in esito al giudizio abbreviato, è
stato condannato alla pena di mesi anni tre di reclusione ed euro trecento di
multa per i reati di cui agli artt. 628 comma 1 e 3 cod. pen. , 648 cod. pen. e
116 comma 15 D.L. 285/1992, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della

ricettazione ed in particolare all’elemento psicologico, nonchè con riferimento al
trattamento sanzionatorio
Quanto al primo motivo di ricorso proposto, la Corte territoriale, nel
confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita
del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza
si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di
modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove
indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto. E ciò appare in linea con quanto più volte affermato da
questa Corte laddove si è ritenuto che la conoscenza della provenienza delittuosa
della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche
dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della
provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile
– indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n.
29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata
l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del
motociclo unitamente al fatto che il ricorrente lo avesse usato per la rapina,
hanno consentito di dedurne la consapevole conoscenza della provenienza
illecita, trattandosi di mezzo che data l’appartenenza a terzi, avrebbe potuto
escludere la riferibilità della contestuale rapina al ricorrente, a nulla rilevando il
possesso di un telecomando o della chiave del mezzo, considerati facilmente
reperibili ( in maniera lecita o illecita ) sul mercato.
Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez.U. n.
12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010,
Screti, Rv. 247718) l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato

APAL

motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di

anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione
da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da
delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da
semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.
Quanto al secondo motivo, occorre evidenziarsi che il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola
bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando, con adeguata
motivazione, di non potere concedere le attenuanti generiche in regime di

questa sede, non apparendo essere il frutto di un mero arbitrio o di un
ragionamento illogico. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
In tal senso si è fatto riferimento in modo congruo ed esaustivo alla
gravità dei fatti ed alla personalità dell’imputato valutata anche alla stregua
dell’allarmante episodio criminale.
Le considerazioni sopra imposte impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso proposto. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24/10/2016

prevalenza sulle aggravanti, ed anche detto giudizio non appare censurabile in

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