Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 762 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 762 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRESSOTTI GIANPIETRO N. IL 27/05/1971
avverso l’ordinanza n. 538/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLZANO, del 05/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. aÌvv1 -0-,e, . PPYLPat
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Data Udienza: 24/10/2013

N.11943/13-RUOLO N.9 C.C.N.P.(2349)

RITENUTO IN FATTO
1.CRESSOTTI Giampietro impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore l’ordinanza del 5 febbraio 2013, con la quale il Tribunale di
Sorveglianza di Bolzano ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede del 24 dicembre 2012, di
rigetto della sua istanza intesa ad ottenere un permesso premio, di cui all’art. 30

2.11 Tribunale ha rilevato come il beneficio del permesso premio non poteva
essergli concesso, in quanto gli era stato revocato l’affidamento terapeutico ex
art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui stava beneficiando; ed anche la revoca
del suddetto beneficio era ostativa, ai sensi dell’art. 58 quater Ord. Pen., alla
concessione di qualsiasi beneficio penitenziario, compreso il permesso premio,
per un periodo di tre anni dalla data di emissione del relativo provvedimento

3.11 ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto la più
recente giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che il divieto,
previsto dall’art. 58 quater comma 2 Ord. Pen., di concedere benefici penitenziari
al condannato, al quale era stata revocata una misura alternativa, non operava
per l’affidamento in prova in casi particolari, di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 309
del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Conformemente a quanto rilevato dal P.G. presso questa Corte nel parere
depositato il 27 maggio 2013, il ricorso proposto da CRESSOTTI Giampietro è
fondato.

2.11 provvedimento impugnato non ha invero fatto corretta applicazione della più
recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale il
divieto di concessione al condannato di benefici penitenziari e segnatamente del
beneficio del permesso premio, qualora nei suoi confronti sia stata disposta la
revoca di una misura alternativa, divieto previsto dall’art. 58 quater comma 2
Ord. Pen., non opera per l’affidamento in prova in casi particolari, di cui all’art.
94 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che tale ultima misura alternativa alla
detenzione non è espressamente menzionata fra quelle cui è applicabile la
previsione ostativa, di cui al citato art. 58 quater Ord. Pen, menzionando tale
1

ter Ord. Pen.

ultima norma esclusivamente l’affidamento in prova al servizio sociale, di cui
all’art. 47 Ord. Pen.; la detenzione domiciliare, di cui all’art. 47 ter Ord. Pen. e la
semilibertà, di cui all’art. 51 Ord. Pen.
E’ pertanto da ritenere che il citato art. 58 quater Ord. Pen., per il suo carattere
restrittivo, non è suscettibile di applicazione analogica nella fattispecie
esaminata, stante l’autonomia dell’affidamento in prova di cui all’art. 47 Ord.
Pen. rispetto all’affidamento terapeutico, di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 309 del
1990 ed il conseguente diverso trattamento che il legislatore ha voluto riservare

terapeutico alla nuova e più severa disciplina sopra delineata, pur avendo il
legislatore, nel contempo, mantenuto la generale regola limitativa, di cui all’art.
94 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo il quale l’affidamento
terapeutico non può essere disposto più di due volte (cfr., in termini, Cass. Sez.
1 n. 586 del 10/12/2010, dep. Il 12/1/2011, Ferrante, Rv. 249441).

3.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bolzano.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

per l’accesso a ciascuno di essi, con lo scopo finale di sottrarre l’affidamento

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