Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7619 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7619 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARONE CLAUDIO N. IL 13/05/1962
SERRAZZI CASTELLANO CIRO N. IL 01/12/1954
avverso la sentenza n. 202/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato

quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato Barone Claudio e
Serrazzi Castellano Ciro alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 120 di multa
per tentato furto aggravato di autovettura;

a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una
illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità, per non essere stata riconosciuta la desistenza volontaria;
Castellazzi Ciro per essere stata rigettata la sua richiesta di mitigazione del
trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto: a) il motivo di
Barone introduce elementi volontaristici – intorno alla decisione di abbandonare
il progetto criminoso – non dimostrati ed esclusi dalla sentenza impugnata, la
quale ha rilevato che i due rinunciarono a portare a termine il furto, dopo aver
già forzato la portiera dell’auto, perché “si sentirono osservati”, con ciò
chiaramente intendendo che si erano accorti di essere stati notati e che
rischiavano, pertanto, di essere arrestati (come in effetti avvenne). Tale
motivazione fa corretta applicazione dei principi in materia di desistenza, che si
vuole sia “volontaria” (cioè, non determinata da situazioni esterne), ed è priva di
illogicità, in quanto chiaramente rivolta ad escludere la volontarietà della
condotta; b) il motivo di Serrazzi Castellano Ciro prescinde del tutto dalla
motivazione della sentenza impugnata, ove è stato evidenziato – in pieno
rispetto dei canoni normativi di commisurazione della pena – che questa è già
stata applicata in misura prossima al minimo edittale e che, comunque, i
precedenti penali sono di ostacolo ad una ulteriore mitigazione del trattamento
sanzionatorio;
2) che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Barone Claudio,

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/11/2015

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