Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7618 del 30/10/2014

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7618 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza 1167/2014 del 24/4/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
ROMA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
GERACI che ha concluso

gra

chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A.A. ricorre avverso l’ ordinanza del Tribunale del Riesame di
Roma che il 24 aprile 2014 ha confermato la misura della custodia in carcere
applicatagli dal gip del medesimo Tribunale il 7 aprile 2014.
Al ricorrente è contestata la sussistenza di gravi indizi dei seguenti reati:
– corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in quanto, nell’interesse di
quattro cooperative facenti capo a tali L.L. e C.C., aveva
versato denaro a Fedele Salvatore ed altri soggetti allo stato non individuati,
dipendenti della Equitalia Sud, agente per la riscossione, prima per ottenere
l’accoglimento della richiesta di rateazione in 72 rate dei debiti fiscali delle
predette cooperative per la somma di circa € 2.300.000 e poi, in esecuzione del
programma illecito che prevedeva l’inadempimento a decorrere dal pagamento
della terza rata dei debiti, perché i soggetti corrotti seguissero le posizioni
debitorie delle società al fine di evitare che l’Equitalia avviasse procedure
esecutive, anche con la richiesta di fallimento, nel termine utile di un anno dalla

Data Udienza: 30/10/2014

cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, cancellazione curata
dal A.A. al fine di frode fiscale per le somme anzidette.
– Una ulteriore vicenda di corruzione in cui il medesimo ricorrente quale
commercialista di Conte Antonio, amministratore della Antonio Sri, corrompendo
lo stesso Fedele Antonio versandogli somme di denaro, otteneva che l’Equitalia
non avviasse in tempo utile le procedure esecutive per l’inadempimento fiscale
della citata Antonio srl in modo da lasciare alla stessa il tempo per dismettere i
beni patrimoniali utilmente commerciabili e occultare i relativi ricavi.

operazione illecita in favore di Conte Antonio, per consentire la sottrazione al
pagamento di imposte dirette e indirette per C 780.000 circa, A.A. predisponeva
atti fraudolenti sui beni immobili della Antonio srl in modo da rendere inefficaci le
procedure di riscossione. Operazione che consisteva inizialmente nella scissione
della società Antonio in due diverse società trasferendo a quella di nuova
creazione tutti i rapporti, ad esclusione di quelli fiscali, e tutti i

beni, ad

esclusione dei beni immobili già gravati da ipoteca. A tale prima fase seguiva
una ulteriore vendita di immobili industriali in favore di una società terza che
risultava, di fatto, sotto il controllo del medesimo C.A., che così
riotteneva la disponibilità dei beni, non più assoggettabili a esecuzione forzata
– le operazioni illecite in favore di C.A. erano ritenute integrare
anche il reato di bancarotta fraudolenta poichè le operazioni sopradescritte di
scissione e cessione dei beni della Antonio Sri avevano anche la specifica finalità
di recare pregiudizio ai creditori.
Il Tribunale riteneva innanzitutto sussistere ampia prova dei fatti obiettivi in
quanto vi era un notevole compendio probatorio ed erano intervenute
significative ammissioni di circostanze determinanti sia da parte di A.A. che
dell’impiegato corrotto Fedele.
Considerava quindi essenzialmente gli argomenti con i quali la difesa
intendeva dimostrare la non configurabilità dei reati e comunque la
incompetenza del Tribunale di Roma.
– Quanto alla pretesa incompetenza per territorio, pur potendosi ritenere
che per il fatto di corruzione vi fosse competenza del Tribunale di Napoli dove
erano state effettuate le dazioni di denaro, osservava il collegio giudicante che
operava la competenza per connessione con il reato di bancarotta fraudolenta,
più grave e commesso in Roma.
– Non era tema rilevante quello posto dalla difesa della assenza di qualifica
in capo al Fedele di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in quanto
semplice impiegato senza poteri gestionali, poichè comunque aveva operato in

– Il reato di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000 in quanto, nel contesto della

concorso con funzionari corrotti che avevano il potere di compiere gli atti richiesti
dal corruttore.
– Nel caso di specie possono ritenersi integrati sia il reato di bancarotta
fraudolenta che quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; i
due reati non corrispondono e nel caso di specie vi era stato un atto distrattivo in
danno del principale creditore della società Antonio, ovvero l’erario.
A sostegno del ricorso A.A. sviluppa due motivi:
con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine

competenza per connessione determinato da continuazione non è possibile
quando la condizione di connessione non sia comune a tutti i presunti correi. Nel
caso di specie il ricorrente non è neanche indagato per la bancarotta fraudolenta
rispetto alla quale si determinerebbe la connessione per competenza.
Con il secondo motivo deduce la violazione legge di vizio di motivazione in
relazione agli articoli 2506 e seguenti, 2629 codice civile nonché 223 commi 1° e
2° n.1 I. fall.
Con riferimento alla contestazione di avere il ricorrente ideato l’operazione
di scissione parziale della società Antonio Srl con assegnazione di alcuni beni
immobili privi di ipoteca alla CRP Immobiliare nata dalla scissione la successiva
rivendita alla società Investimenti Triestini, riconducibile all’indagato Conte, di
uno dei beni, osserva che la scissione societaria è punita laddove in violazione
degli interessi dei creditori mentre nel caso di specie non è venuta meno la
possibilità di escutere i beni della società escussa. Non vi è quindi stato un atto
distrattivo in danno dell’erario, principale creditore della Antonio Srl.
Inoltre il successivo atto di vendita da CRP immobiliare a Inv. Ind. Triestini
Imm. Srl, che avrebbe dovuto completare la condotta di distrazione, è condotta
non più perfezionata perché subordinata a condizione sospensiva, non
realizzatosi.
Inoltre tale mancata cessione del bene non ha comportato pericolo di
violazione della normativa fiscale e, quindi, la realizzazione del reato di cui
all’articolo 11 dlgs 741 2000.
Il ricorso è infondato.
Va premessa la permanenza di interesse all’impugnazione perché, pur
essendovi stata una modifica della misura cautelare, sostituita con misura
interdittiva in attesa di decisione del giudice procedente sulla richiesta di
applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. resta in questione il
tema della gravità degli indizi e della competenza del giudice procedente.

alla ritenuta competenza del Tribunale di Roma in quanto lo spostamento di

Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente afferma che non è imputato per una delle bancarotte
fraudolente collegate alle contestazioni di corruzione ma risulta evidente che il
Tribunale del Riesame, nel considerare il reato attributivo della competenza del
Tribunale di Roma, ha tenuto conto del reato di bancarotta fraudolenta
contestata al ricorrente con riferimento alla vicenda Antonio srl. Quindi è
corretta, anche alla luce degli argomenti della difesa, la valutazione da parte del

condizioni.
Peraltro va considerato che, ai fini del mutamento di competenza per
connessione, rilevava semplicemente se il ricorrente fosse o meno indagato per
la diversa bancarotta non essendo necessari, a tale fine, i gravi indizi di
colpevolezza.
Anche il secondo motivo è infondato. L’ordinanza impugnata ha chiaramente
esposto le ragioni per le quali la operazione di scissione societaria in questione in
relazione ai beni trasferiti ed alla modalità di rientro in possesso di fatto dei
medesimi beni in favore di Conte Antonio integra una condotta finalizzata alla
sottrazione al pagamento in favore dell’erario. Rispetto a tale valutazione il
ricorrente innanzitutto chiede una valutazione in merito e non segnala affatto
carenze della motivazione o significativi vizi logici della stessa. Peraltro non sono
i generici argomenti in termini di presunta regolarità della operazione in
questione che possano convincere di una diversa ricostruzione della vicenda. E
ancor meno è corretto negare che una operazione di trasferimento di risorse
dalla società debitrice ad altra possa essere, alle date condizioni, una condotta
di distrazione; che, poi, sia condotta “efficace”, è valutazione che non compete a
questa Corte di legittimità.
Infine, è del tutto irrilevante il mancato completamento dell’operazione
rispetto alla punibilità delle condotte finalizzate alla distrazione, la cui
sussistenza prescinde dalla realizzazione del trasferimento effettivo (e non più
revocabile) dei beni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Roma così deciso il 30 ottobre 2014
Il Consigli re estensore

il Presidente

Tribunale del Riesame sui criteri di attribuzione della competenza alle date

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