Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7618 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7618 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEPE ALFREDO N. IL 03/12/1945
avverso la sentenza n. 7074/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Sepe Alfredo per il
reato di cui all’art. 497/bis cod. pen., essendo stato travato in possesso di un
documento di identità, valido per l’espatrio, contraffatto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando una mancanza di motivazione
riguardo alla prova della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente. Peraltro, la sentenza
impugnata chiarisce ampiamente che Sepe fu trovato “in possesso” della carta di
identità su cui risultava apposta la sua fotografia, ma le generalità di diverso
soggetto, e che detto documento serviva all’imputato per sfuggire alle ricerche
della Polizia, essendo latitante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
–