Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7617 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7617 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FENZA GIUSEPPE N. IL 09/11/1972
avverso l’ordinanza n. 1116/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Catania
ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza di ammissione al
beneficio di cui all’art. 47-ter Ord. Pen., proposta da Fenza Giuseppe, in atto
detenuto in espiazione della pena di anni due di reclusione inflitta dalla Corte
d’appello di Perugia con sentenza del 17 giugno 2011.

condannato, detenuto presso la Casa circondariale di Siracusa, ai sensi dell’art.
123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore
di fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione al difensore, non risultano
presentati.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il

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