Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7617 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7617 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALASSO AGOSTINO N. IL 02/12/1981
avverso la sentenza n. 3342/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
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che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha
confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di prima cura, che aveva
condannato Galasso Agostino per furto pluriaggravato e possesso di arnesi atti
allo scasso;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato denunciando una mancanza di motivazione riguardo alla prova della
responsabilità e alla mancata concessione della sospensione condizionale della
pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente e senza tener conto che
aveva rinunciato, in appello, ai motivi “di merito” (vale a dire, ai motivi
concernenti il fondamento della responsabilità); con riguardo al diniego della
concessione della sospensione condizionale della pena, tralascia di considerare
che gli è stata negata perché ne ha già beneficiato, immeritatamente;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
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