Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7616 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7616 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNAFO’ VINCENZO N. IL 09/12/1967
avverso la sentenza n. 292/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 23.9.2011, la corte d’appello di Messina confermava la
sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 26.9.2008, con cui MUNAFO’
Vincenzo era stato condannato alla pena di giorni sessanta di arresto ed euro 80,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 4 I. 110/1975, per aver portato fuori dalla propria
/
abitazione e senza giustificato motivo, un coltello di genere proibito, così come era stato
accertato il 19.6.2007. Veniva evidenziato che l’imputato venne colto in possesso

momento in cui fu controllato non stava esercitando la sua attività di giardiniere presso
un vivaio e che tale tipo di occupazione non comportava comunque l’esigenza di portare
con sé un coltello. Poiché il prevenuto era già stato gravato da un precedente specifico,
il fatto non veniva valutato in termini di lievità

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, deducendo l in primis, mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, avendo fin dal primo momento l’imputato ricondotto il
possesso del coltello alla mansione lavorativa svolta ed / in secundis, erronea
applicazione della legge penale, per non essere stato il fatto ritenuto lieve, avendosi
avuto riguardo ad un temperino e non potendo essere il diniego ricondotto a valutazioni
sulla personalità dell’imputato. Infine veniva chiesto di dichiarare la estinzione del reato
per prescrizione.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati: la valutazione operata
quanto all’insussistenza del giustificato motivo del porto è corretta , poichè il Munafò fu
controllato in circostanze che esulavano dal contesto lavorativo.

Il diniego della

diminuente è stato adeguatamente supportato con il riferimento al precedente specifico
e dunque trattandosi di profilo di merito, non può essere oggetto di rivalutazione in
sede di legittimità: giova peraltro ricordare che la valutazione è in linea con
l’orientamento di questa Corte, secondo cui / in materia di porto abusivo di armi,
costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione
della diminuente della lieve entità del fatto, la presenza di precedenti penali a carico
dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. I,
21.3.2013, n. 15945). Quanto / infine/ alla prescrizione, va detto che il reato si è
prescritto solo dopo la sentenza di secondo grado, che intervenne il 23.9.2011 , quindi
con lauto anticipo rispetto allo spirare del termine prescrizionale (19.6.2012). A fronte
di motivi manifestamente infondati , che precludono l’instaurarsi

di un corretto

rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), è

2.

dell’arma e che la giustificazione addotta non poteva essere accettata, poiché al

del tutto irrilevante che la prescrizione sia maturata nel periodo successivo alla
sentenza di seconde cure.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12.11.2013.

in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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