Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7616 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7616 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORNATORE MARCO N. IL 29/10/1990
avverso la sentenza n. 11245/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato, in
punto di responsabilità e di pena, la sentenza di prima cura, che aveva
condannato Tornatore Marco per il delitto di cui agli artt. 110 e 624/bis cod.
pen.;

denunciando una omessa motivazione in ordine all’applicazione della recidiva
specifica e infraquinquennale, che ha reso inoperanti le circostanze attenuanti
generiche, pure concesse, nonché in ordine al bilanciamento delle circostanze
(reclamava un giudizio di prevalenza delle attenuanti) e alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto:
– come chiarito in sentenza, nei motivi di appello non era stata fatta alcuna
questione sulla recidiva e non bastava il generico riferimento alla “eccessività
della pena” per ricondurla ai motivi di gravame. Tale risposta è perfettamente
aderente al dettato normativo, che richiede – a pena di inammissibilità – la
specificazione non solo dei “punti” oggetto di impugnazione, ma anche dei
“motivi” che sorreggono ogni richiesta (art. 581 cod. pen.). All’evidenza,
l’appellante avrebbe dovuto chiarire che – come motivo della richiesta – vi era
una diversa valutazione dei precedenti penali;
– come ugualmente chiarito in sentenza, la pena è stata applicata in misura
prossima al minimo edittale, per cui non vi erano, per il giudice d’appello,
margini per una ulteriore diminuzione della pena;
– la sospensione condizionale della pena è stata negata dal giudice di primo
grado perché, stante il precedente specifico, non era possibile “svolgere un
giudizio prognostico positivo in ordine alla astensione in futuro dello stesso dalla
commissione di ulteriori reati”. E tale motivazione, che si salda a quella del
giudice d’appello, stante l’identità dei criteri di valutazione seguiti dai giudicanti,
rende ragione della determinazione conclusivamente assunta;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso 9/11/2015

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