Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7615 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7615 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURCIO MICHELE N. IL 07/12/1968
avverso la sentenza n. 3693/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Curcio Michele per
il reato di cui all’art. 489 cod. pen.;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

pen. per “aver attribuito valenza probatoria agli atti acquisiti al fascicolo
dibattimentale…per affermare la penale responsabilità dell’odierno ricorrente in
ordine al reato a lui ascritto”, sebbene non emergesse dagli atti la prova della
conoscenza, da parte dell’imputato, della falsità del documento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla violazione di legge, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente. D’altra parte, seppur si
volesse intendere il motivo di ricorso come riferito al difetto di motivazione, si
rileva che quella esibita dal Tribunale e dalla Corte d’appello è logica e
congruente, laddove è stato fatto rilevare che Curcio si presentò all’Agenzia delle
Entrate – col documento falso intestato a Viviano Lucia – per richiedere il rilascio
del codice fiscale a favore di quest’ultima dopo aver personalmente compilato la
domanda di rilascio del codice stesso e che la Viviano è persona sconosciuta
all’anagrafe, né l’imputato ha chiarito di chi si tratti: circostanze che sono state
ritenute – con ragionamento ineccepibile – prova della colpevolòezza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell’art. 192 cod.

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