Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7612 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7612 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MYASOYEDOV DMYTRO N. IL 04/10/1976
avverso la sentenza n. 1000/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha
confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Myasoyedov
Dmytro alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed C 90 di multa per
tentato furto aggravato;
a mezzo di difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di
motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sono state concesse
attenuanti generiche, l’attenuante dell’art. 62, n. 4 cod. pen., dichiarate
prevalenti sulla aggravante contestata, ed è stata applicata una pena prossima al
minimo edittale. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in via generale, (cfr.,
per tutte, Cass. 29.8.1991, ric. Ormando) che, nella ipotesi in cui la
determinazione della pena non si discosti di molto – come nella specie – dai
minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125
co. 3 c.p.p. adoperando espressioni quali pena congrua, pena equa, congruo
aumento ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. Tanto
vale ad escludere il lamentato vizio motivazionale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,