Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7611 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7611 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVONI DANIELE N. IL 05/08/1985
avverso la sentenza n. 4046/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha

confermato la sentenza di prima cura, che, all’esito di giudizio ordinario, aveva
condannato Pavoni Daniele per i reati di lesioni personali in danno di Di Rende
Gianluca, danneggiamento aggravato in danno di Paparcuri ed evasione dagli

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza di
motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità. Deduce che,
sebbene gli fosse stata applicata una pena concordata (art. 444 cod. proc. pen.),
il giudice era obbligato ad esporre i motivi per cui non ha ritenuto applicabile
l’art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto riferito a situazione
processuale diversa da quella in esame. Nello specifico, infatti, non è stata fatta
richiesta di riti alternativi e non è stata applicata una pena concordata, ma si è
proceduto con rito ordinario;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

arresti domiciliari;

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