Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7610 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7610 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANNA CLAUDIO N. IL 08/08/1991
avverso la sentenza n. 14451/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava a LANNA Claudio, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di lesioni
aggravate, commesso il 25 giugno 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione in merito al ricorrere dell’aggravante dell’uso di arma.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare alla denuncia ed ai certificati medici.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina). Né all’imputato che abbia patteggiato la pena è consentito porre in discussione gli estremi fattuali di un’imputazione del tutto congrua rispetto alla narrativa del fatto
contenuta nella rubrica, che riporta le lesioni all’utilizzo di strumento atto ad offendere quale è
una cintura quando utilizzata come frusta, e sulla quale ha effettuato la propria scelta di accedere
ai benefici del rito premiale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versi ento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R a il 9 novembre 2015.

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