Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 761 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 761 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO MONICA N. IL 08/02/1972
avverso la sentenza n. 2415/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PAGANO Monica ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 372 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
assumendo che la condanna è stata fondata su un’erronea valutazione della prova.

Premesso che il sindacato sulla motivazione demandato alla Corte

di cassazione deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo che
giustifichi le ragioni della decisione senza incorrere in evidenti illogicità, si osserva che,
nella fattispecie, le censure sollevate dalla ricorrente, lungi dall’evidenziare i pretesi
vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa interpretazione delle risultanze processuali, sollecitando un sindacato di merito che non
può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

§2.

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