Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 761 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 761 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
CHAABANE RIADH N. IL 25/10/1980
avverso l’ordinanza n. 1068/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 15/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lettegefitite le conclusioni del PG Dott. 6C
L.n…z.A…z D’Au9vel.0
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•■•■■•….

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/10/2013

Con ordinanza 15/11/12 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava sussistente la
pericolosità sociale di Chaabane Ríadh (da espellere a pena espiata, giusta sentenza 3112/08,
definitiva il 16/2/09, del Tribunale di Asti per illecita detenzione, a fini di spaccio, di sostanze
stupefacenti) e confermava il provvedimento esecutivo 18/9/12 del Magistrato di Sorveglianza
di Sassari (che ne valutava il comportamento anche recente contrario alle regole penitenziarie,
il 30 ed il 31/3/12 avendo rifiutato di prestare attività lavorativa ed avendo lavorato con scarso
impegno; che prendeva atto delle negative informazioni della Questura di Asti del 3/9/12; che
ne considerava l’assenza di dimora e di lavoro). Il Tribunale, pur prese in esame le eccezioni
difensive e disposti anche ulteriori accertamenti (che escludevano la possibilità per il cognato,
che non era un imprenditore ma un lavoratore dipendente, di assumere lo Chaabane, peraltro
privo di permesso di soggiorno), confermava le valutazioni del giudice monocratico.
Ricorreva per cassazione la Procura Generale in sede, deducendo: violazione di legge laddove il
Tribunale di Sorveglianza non aveva considerato la presenza in Italia di prossimi congiunti dello
straniero (la sorella Kamilay, che momentaneamente lo ospitava), la sua accertata condizione
fisica menomata (in conseguenza di un infortunio occorsogli durante la pregressa detenzione in
Italia nel 2011), la nota instabilità politica dello Stato di provenienza (la Repubblica di Tunisia);
inoltre al detenuto, scarcerato il 29/10/12, non poteva farsi carico di mancare del permesso di
soggiorno (modesto ed indicativo di indigenza il procedimento per furto di energia elettrica da
cui era inoltre gravato); 2) vizio di motivazione sui medesimi punti. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta corretta la motivazione del provvedimento
impugnato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso del PG a quo, risolvendosi in una diversa valutazione della pericolosità sociale dello
straniero rispetto a quella motivatamente espressa dal giudice di merito, è inammissibile.
La norma applicata è quella dell’espulsione dello straniero dallo Stato ai sensi dell’art. 235 cp
e, nello specifico, anche ai sensi degli artt. 86 dpr n. 309/90 e 15 d.lgs. n. 286/98. Trattasi in
ogni caso di misura di sicurezza, che prevede l’accertamento della sussistenza in concreto della
pericolosità sociale (così C. cost., sent. n. 58 del 20/2/95 per la normativa sugli stupefacenti;
ex lege per la normativa sulla immigrazione).
Tale accertamento è stato peraltro compiuto con congrua e completa motivazione dal giudice
di merito, di talché l’opposta disamina formulata dal PG ricorrente, sia pure nell’interesse della
legge, si appalesa in fatto e perciò estranea al giudizio di legittimità (art. 606.3. cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 24/10/13

Ritenuto in fatto

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