Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7608 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7608 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC KLAUDIJA N. IL 14/06/1994
avverso la sentenza n. 18764/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava a SEFEROVIC Klaudija, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 12 ottobre 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputata che deduce difetto di motivazione della sentenza.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto, nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro il 9 novembre 2015.

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