Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7606 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7606 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANENTI ALESSANDRA N. IL 23/09/1985
avverso la sentenza n. 52/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
ABBIATEGRASSO, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pavia (già Tribunale di Vigevano, Sezione distaccata
di Abbiategrasso) applicava a MANENTI Alessandra, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la
pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in luogo di privata dimora, commesso il 4 e 6 marzo 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta consumazione del reato.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati aleso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto, nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina). Né all’imputato che abbia patteggiato la pena è consentito porre in discussione gli estremi fattuali di un’imputazione del tutto congrua rispetto alla narrativa del fatto
contenuta nella rubrica e sulla quale ha effettuato la propria scelta di accedere ai benefici del rito
premiale, senza contestare la consumazione del reato, peraltro ritenuta in linea con la giurisprudenza di questa Corte relativa alla consumazione del reato realizzatasi con lo spostamento della
refurtiva in differenti locali dell’abitazione in vista di un più agevole asporto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,004.
P . Q .M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamen i della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma), novembre 2015.

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