Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7605 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7605 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’INNOCENTE NANCY N. IL 28/10/1983
avverso la sentenza n. 107/2013 TRIB.SEZ.DIST. di
ABBIATEGRASSO, del 30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/11/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pavia (già Tribunale di Vigevano, Sezione distaccata
di Abbiategrasso) applicava a DELL’INNOCENTE Nancy, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P.,
la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato,
commesso il 19 aprile 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge per non esser stato applicato il disposto dell’art. 163 cod. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, che
espressamente escludeva che l’accordo con la prevenuta fosse condizionato all’applicazione della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versame o della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 9 novembre 2015.