Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7604 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7604 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAUDIOSO MARIO N. IL 22/02/1936 parte offesa nel procedimento
c/
CULTRONA FABIO N. IL 08/06/1965
ABBAFATI PATRIZIA N. IL 11/01/1956
avverso l’ordinanza n. 5346/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
GAUDIOSO Mario, persona offesa nel procedimento a carico di CULTRONA Fabio e ABBAFATI Patrizia per il delitto di diffamazione, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
19 novembre 2014 con la quale il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma
aveva archiviato il procedimento originatosi da sua querela.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di elementi sottoposti alla cognizione del giudice con l’opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico
Ministero.
Hanno depositato memorie il ricorrente e le persone nei cui confronti si procedeva.
Il primo lamenta la trasmissione del ricorso alla settima sezione affermando l’ammissibilità delle
‘censure al merito del provvedimento di archiviazione, sostenendosi al contrario da parte opposta
che le uniche doglianze ammissibili in questa sede di legittimità sarebbero quelle concernenti la
violazione del contraddittorio.
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione
del ricorrente, all’esito della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di consiglio, senza che sia ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio.
Ora, la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunziabile con il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento di archiviazione, vuoi preso de plano che a seguito di camera di consiglio (S.U., sent. 24 del 1995, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842
del 07/02/2006, Laurino; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, Ronchetti; Sez. 6, n. 3018 del
20/09/1991, Di Salvo). Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi
d’impugnazione. Né v’è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma
dei vizi denunziabili mediante ricorso, giacché la natura «interlocutoria e sommaria … finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul merito
dell’imputazione» (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del 2003; sent. n. 319 del
1993) dell’archiviazione e la ratio, esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso («negli stretti limiti in cui ciò risponda» a tale funzione di controllo:
C. cost. ord. n. 95 del 1998), consentono d’affermare che alla pretesa sostanziale di questo offre
pomunque adeguata garanzia la possibilità di esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamen o della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma
novembre 2015
Presidente

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