Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7600 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7600 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANNITTERI ALESSANDRO N. IL 05/08/1984
avverso la sentenza n. 1265/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 11 aprile 2014 dal locale Tribunale, appellata da PANNITTERI Alessandro, dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato in concorso, evasione dagli arresti domiciliari e porto abusivo di una cesoia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul non ritenuto ricorrere del tentativo di furto.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
perché ripetitivo di una questione sottoposta al giudice d’appello e da quello respinta con motivazione congrua avendo chiaramente evidenziato come il prevenuto ed i complici fossero stati colti
dalla polizia giudiziaria mentre stavano spingendo il ciclomotore del quale si erano impossessati
con violenza alle cose e lo spostamento, seppure di alcuni metri, della cosa sottratta aveva concretizzato quell’impossessamento in cui si realizza la consumazione del delitto di furto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA