Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 760 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 760 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIOPPO BIAGIO N. IL 05/01/1971
avverso la sentenza n. 14643/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2014

R.G. n. 13002-14

c. c.: 26-11-14

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena concordata con il
Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato a lui
ascritto.
In prossimità della odierna udienza camerale Schioppo Biagio ha
fatto pervenire rinuncia al ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 26-11-14.

FATTO E DIRITTO

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