Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 760 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 760 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE GIANLUCA nato il 12/09/1990 a PALERMO
avverso la sentenza del 28/01/2016 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP presso il TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data 28/01/2016,
applicava nei confronti di MARCHESE GIANLUCA la pena concordata dalle parti
ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 56-629 CP .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa pronuncia
ex art. 129 cod proc pen.
Il motivo è inammissibile . E’ principio costantemente affermato dalla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n.
10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si
è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la
sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p. in relazione al contenuto
del verbale di arresto e delle dichiarazioni della persona offesa. Le doglianze
avverso la credibilità della parte offesa risultano peraltro del tutto prive di
motivazione e riscontro.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così decisrrA/10/2016
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la