Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 760 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 760 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTOLO SALVATORE N. IL 08/10/1956
avverso l’ordinanza n. 1152/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 06/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/gentite le conclusioni del PG Dott. E'”- r1;’ C”‘ E I– E k-t 12 E-H AA’tCL, C9A;16-it.-VMr, 1,4 cAnm rvvjmyy,1%,.,1 -te._ i -€._ (vs.

CiA2, 24)1

Data Udienza: 24/10/2013

N.3652/13-RUOLO N. 2 C.C.N.P. (2348)

RITENUTO IN FATTO
1.ROTOLO Salvatore, detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto, impugna
innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore l’ordinanza del 6 dicembre
2012, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo
da lui proposto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di
Spoleto in data 17 agosto 2012, di declaratoria di inammissibilità della sua

Pen.

2.11 Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per concedere
all’istante il beneficio richiesto, essendo egli in espiazione di pena per gravissimi
reati di omicidio commessi per esigenze di predominio dell’organizzazione
mafiosa di appartenenza, ritenuti dalla legge ostativi alla concessione di qualsiasi
beneficio penitenziario, in assenza di una collaborazione impossibile, già valutata
dal Tribunale e rigettata dal medesimo Tribunale di sorveglianza sia con
ordinanza del 13 gennaio 2011, sia con successiva ordinanza del 7 giugno 2012,
con la quale l’istanza proposta dal detenuto era stata dichiarata inammissibile
siccome non sorretta da nuovi elementi di valutazione.

3.ROTOLO Salvatore deduce erronea applicazione della legge penale e
motivazione carente e manifestamente illogica in quanto con il provvedimento
del 7 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di Perugia non aveva rigettato, ma
aveva solo dichiarato inammissibile la sua istanza intesa ad ottenere
l’accertamento della collaborazione impossibile, avendo ritenuto che, in tale
sede, egli non aveva allegato alcun elemento nuovo da sottoporre all’attenzione
del Tribunale, rispetto a quanto esaminato con precedente ordinanza del 13
gennaio 2011; detta inammissibilità era stata tuttavia erroneamente ritenuta, in
quanto il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva omesso di trasmettere al
Tribunale di sorveglianza di Perugia l’ulteriore documentazione da lui prodotta,
che avrebbe consentito di accertare l’impossibilità della propria collaborazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da ROTOLO Salvatore avverso l’ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Perugia in data 6 dicembre 2012, di rigetto del reclamo da lui
proposto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in
data 17 agosto 2012, con il quale gli era stato negato un permesso premio, di cui
all’art. 30 bis Ord. Pen., è inammissibile siccome manifestamente infondato.
1

istanza, intesa ad ottenere il beneficio di un permesso premio, ex art. 30 ter Ord.

2.Ai sensi dell’articolo 4 bis comma primo della legge n. 354 del 1975, è
sufficiente, per giustificare il diniego di un permesso premio, il riferimento alla
circostanza che, come nel caso in esame, risultava con certezza che i reati per i
quali il ricorrente ha subito condanna erano di chiara matrice mafiosa, anche in
assenza di formale contestazione della relativa aggravante (cfr., in termini, Cass.
1^, 7.1.10 n. 4091, Rv. 246053; Cass. 1^,11.7.2007, Saraceno, Rv. 237295).

ricorrente, a meno che non fosse emerso avere egli prestato collaborazione con
la giustizia, ai sensi dell’art. 58 ter o.p., ovvero che detta collaborazione fosse
stata impossibile od inesigibile da parte sua.
Su tale ultimo punto il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile
nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non
contraddizione, ha rilevato come già con ordinanza del 12 gennaio 2011 era
stata esclusa nei confronti del ricorrente la sussistenza di una collaborazione
impossibile e che, con successiva ordinanza del 7 giugno 2012, era stata
dichiarata inammissibile l’ulteriore domanda proposta dal ricorrente sul punto,
sic om,eh non sorretta da nuQvi elementi di valutazione. ., ,s/
01-3 Itt.

‘914‘” t”44-4

ott-er.A.41.,

Il ricorrente ha fatto riferimento ad ulteriore documentazione, di cui sarebbe
stato in possesso, idonea a provare una sua collaborazione impossibile, non
trasmessa dall’ufficio di sorveglianza di Spoleto al Tribunale di sorveglianza di
Perugia.
Trattasi peraltro di argomentazione di fatto non proponibile nella presente sede
di legittimità, avendo il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarato che detta
documentazione non era stata mai sottoposta al suo esame; né la stessa risulta
essere stata allegata al presente ricorso, come invece avrebbe dovuto, in
applicazione del noto principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

4.11 ricorso proposto da ROTOLO Salvatore va pertanto dichiarato inammissibile,
con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013

EMPOSITATA

3.Nella specie quindi il permesso premo non poteva essere concesso al

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